La professione di Psicologo venne istituita in Italia con Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Come enunciato nell’art. 1: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
Per esercitare tale professione è necessario aver conseguito l’abilitazione alla professione di psicologo, mediante il superamento dell’Esame di Stato ed essere regolarmente iscritto nell’apposito albo professionale (art. 2). L’ammissione all’Esame di Stato è consentita ai laureati in Psicologia che abbiano sostenuto opportuno tirocinio pratico.
Lo psicologo, non essendo un medico, non può in nessun caso prescrivere farmaci.