top of page

Detrazioni spese sanitarie 2020, c’è l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, che riguarderà redditi e spese imputate al 2020, sarà possibile effettuare la detrazione del 19% (di cui all’art. 15 del TUIR) da parte dei contribuenti solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni.

Quindi dal 1 gennaio 2020 l’utilizzo dei contanti sarà sempre possibile ma il contribuente perderà il diritto alle detrazioni IRPEF.

L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non esiste per le strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate. Tale eccezioni vale anche per le spese sostenute per i farmaci, i dispositivi medici o le protesi, per le quali sarà consentito anche il pagamento in contanti.

In fase di inserimento delle fatture/ricevute all'interno del Sistema Tessera Sanitaria da parte del professionista è previsto un nuovo campo specificatamente dedicato all'indicazione dei pagamenti avvenuti in "modalità tracciabile".

Ecco il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola: 679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

15 visualizzazioni0 commenti
bottom of page